Art. 1.
(Funzioni svolte dai laureati in scienze delle attività motorie e sportive e dai diplomati presso gli istituti superiori di educazione fisica).

      1. I laureati in scienze delle attività motorie e sportive, classe di laurea L-22, e i diplomati presso gli istituti superiori di educazione fisica (ISEF), oltre alle funzioni già previste dalla normativa vigente, svolgono anche funzioni relative:

          a) all'organizzazione e alla pianificazione di particolari attività e stili di vita utili per la prevenzione delle malattie e per il miglioramento della qualità della vita mediante l'esercizio fisico;

          b) alla prevenzione di vizi posturali;

          c) alla conduzione, alla gestione e alla valutazione di attività del fitness individuali e di gruppo;

          d) alla conduzione, alla gestione e alla valutazione di attività motorie individuali e di gruppo a carattere compensativo, educativo, ludico-ricreativo e sportivo finalizzate al mantenimento del benessere psico-fisico.